Cib Unicobas

sito della confederazione italiana di base CIB Unicobas, sindacato di base, libertario ed autogestionario

UNICOBAS: PROPOSTE SUL SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI

a) OBIETTIVI PRIORITARI E GENERALI (ISTITUZIONE DELLA CLASSE DI CONCORSO SUL SOSTEGNO) – riaffermare la scelta dell’integrazione degli alunni portatori di handicap nella scuola pubblica contro il tentativo sempre più esplicito di riaprire istituzioni-ghetto pubbliche e private e tornare alle classi differenziali;- sottrarre alla contrattazione e alla logica economica della “razionalizzazione” la concessione del sostegno agli alunni portatori di handicap e la determinazione degli organici del personale specializzato; – istituire una classe di concorso sul sostegno distinta negli ordini di scuola e per le diverse tipologie dell’handicap (psicofisici, non udenti e non vedenti), perché l’introduzione di canali regolari di reclutamento é l’unica garanzia per la qualità e la difesa del diritto allo studio nonché per la preparazione professionale del personale docente di sostegno; – riconoscere il valore abilitante del titolo di specializzazione ex DPR 970/75, D.M. 226/95 e regolamentare i titoli di accesso alla classe di concorso, stabilendo le equipollenze e facendo chiarezza sui corsi e i titoli di studio fino ad oggi disposti per svolgere l’attività del sostegno; – modificare la normativa che ha istituito i corsi intensivi di specializzazione inferiori all’anno destinati a riconvertire sul sostegno gli esuberi, al fine di annullare gli atti amministrativi e i disposti normativi che prevedono l’utilizzo su posti di sostegno in Organico di Diritto di docenti che hanno frequentato i corsi e di sospendere per il sostegno il rilascio di titoli a conclusione degli attuali corsi di 450 ore i quali, in quanto “crediti formativi”, dovranno essere completati ai sensi del D.M. 26/95 e della O.M. 72/96; – emendare l’art. 7 del D. Leg.vo 932, nel testo deliberato dal Senato: a) nel senso sopra descritto e quindi riproponendo l’art. 8 approvato a maggioranza in sede referente; b) per respingere l’opportunità di una provvisoria abilitazione su una classe di concorso inesistente che può risolvere, al più, solo il problema della collocazione di docenti precari provenienti da classi soppresse o ad esaurimento; c) per confermare la possibilità di valutare il servizio sul sostegno ai fini dell’accesso sia alla classe di concorso specifica, sia alla classe di concorso sul sostegno (poiché fino ad oggi non prevista); d) per destinare il 100% dei posti/cattedra a personale docente in possesso del titolo di specializzazione biennale; – individuare criteri per stabilire la titolarità di sede dell’insegnante di sostegno, finalizzati alla stabilizzazione degli organici nell’istituto a garanzia della continuità didattica e della realizzazione delle programmazioni definite nei POF, nonché della realizzazione di progetti finalizzati per i quali sia previsto personale specializzato (per la durata del progetto e comunque non inferiore ad un intero ciclo di studi). – definire le competenze e il campo di intervento di eventuali figure (es. AEC) e persone estranee al corpo docente, impegnate in attività non di insegnamento o altro (ma non di sostegno), su progetti di integrazione e di formazione professionale finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro degli alunni in situazione di handicap. b) NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE CON DIVERSAMENTE ABILI – ridefinire il tetto massimo di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap in ogni ordine e grado di scuola, comunque non superiore a 20 e ridotto a 15 nella prospettiva di un abbassamento proporzionale del numero di alunni per classe; – prevedere un solo inserimento per classe in ogni ordine di scuola. c) ORGANICI SOSTEGNO – definire criteri di ripartizione dell’organico provinciale del sostegno tra i vari ordini di scuola, correlati ai dati previsionali e statistici percentuali sull’handicap in essi ripartiti, a criteri omogenei al consolidamentop almeno del 97% dell’organico complessivo funzionante nell’a.s. 97/98 per ogni ordine di scuola ed a criteri di compensazione individuati allo scopo di rispondere agli specifici bisogni dell’utenza; – definire criteri di ripartizione dell’organico del sostegno tra i vari istituti, stabiliti sulla base dei dati statistici riferiti ad un periodo significativo (es. cinque anni per il ciclo elementare, ecc.) e alle esigenze specifihe della singola scuola: l’assegnazione dei posti cattedra oltreché a rientrare nei criteri di ripartizione suddetti, deve infatti tenere conto dei bisogni individuali evidenziati dalle documentazioni e dai progetti educativi; – definire procedure di determinazione dell’organico di sostegno di istituto e delle deroghe destinate sia al fabbisogno previsto dalla legge 104/92 che alla necessità di personale di sostegno destinato a progetti finalizzati; – superare definitivamente il doppio organico (di Diritto e di Fatto). d) DEROGHE SOSTEGNO – l’attribuire le deroghe incluse nel budget di ore di sostegno concesse alla scuola deve riferirsi ai singoli alunni segnalati e ai progetti finalizzati, qualora questi prevedano personale di sostegno specializzato. e) PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO – stabilire procedure corrette per l’attivazione del sostegno e delle deroghe attraverso una normativa chiara e non sottoposta a contrattazione annuale. Tale normativa deve prevedere; – a) segnalazioni basate sul parametro dell’apprendimento e accertamenti diagnostici (D.F.), dissociati dall’individuazione dell’handicap e dell’invalidità civile, estese ad alunni che, pur non avendo una minorazione stabilizzata, progressiva o certificabile ai sensi della L. 104/92, necessitano di percorsi metodologico didattici personalizzati o interventi individualizzati e specialistici perché presentano problemi di apprendimento, carenze strumentali gravi o disturbi dell’area relazionale ed affettiva tali da compromettere i processi scolastici e di sviluppo e condizionare od inibire, non necessariamente in maniera irreversibile, le condotte; – b) segnalazioni per cicli di scuola, basate sulla programmazione definita nei POF e sulla continuità educativa e didattica, da confermare annualmente ed aggiornare in relazione alla frequenza, al trasferimento degli alunni, a cambiamenti significativi ed accertati delle condizioni inziali che li giustifichino; – c) obbligatorietà della delibera del Collegio Docenti (su proposta dei Consigli di Classe e dei GLH) di accompagnamento alla previsione di organico annuale per il sostegno richiesto e, per quanto riguarda le scuole superiori, dell’eventuale individuazione delle Aree; – d) obbligatorietà della delibera del C.D., previo parere del GLHI e dei Consigli di Classe, per l’assegnazione delle deroghe richieste ed ottenute. f) INDIRIZZI – STRUTTURE E FUNZIONAMENTO – uniformare gli indirizzi di base sui problemi dell’integrazione e del recupero, dalla materna alla superiore in base ai seguenti punti: – a) garantire la continuità educativa da un ordine all’altro di scuola; – b) salvaguardare nel passaggio la continuità del POF a garanzia e testimonianza del processo di integrazione in corso; – c) rispettare le indicazioni contenute nel POF, in particolare le ore e le deroghe richieste per il sostegno; – d) salvaguardare l’attuazione delle programmazioni degli OO.CC e dei GLH con norme chiare in ogni ordine di scuola sull’impossibilità di utilizzare l’insegnante di sostegno per compiti di sorveglianza, supplenze, attività diverse da quelle programmate; – e) emanare circolari applicative in attuazione delle norme che prevedono la costiituzione e il funzionamento dei GLH nelle scuole; rendere obbligatoria la verbalizzazione delle sedute; – f) individuare soluzioni chiare e definitive per gli Accordi di Programma interistituzionali orientate al superamento delle difficoltà che compromettono il funzionamento dei GLH nelle scuole in ordine soprattutto all’obbligatorietà della presenza delle componenti previste al loro interno e alla compatibilità degli orari. Raccordare le esigenze delle scuole e delle strutture territo riali prevedendo finanziamenti, organici, assegnazione degli AEC, orari, adeguati. g) ABILITAZIONE – ACCESSO AI RUOLI – NOMINE SUL SOSTEGNO – VALUTAZIONE DEI TITOLI – riaprire i corsi e i moduli di specializzazione biennali statali ai sensi del D.M. 226/95 ove necessario, intesi come pubblici e gratuiti, apertI anche al personale precario e docente non laureato, finalizzatI all’acquisizione di titolo abilitante per l’accesso ai ruoli per l’insegnamento del sostegno; prevedere una riserva di posti destinati al personale soprannumerario che ne faccia esplicita richiesta e al personale precario inserito nelle graduatorie pubbliche; – abolire l’art. 27 dell’O.M. 72/96 che prevede l’obbligo di riconversione dei titoli monovalenti psicofisici in polivalenti; – rivedere la normativa sui corsi biennali di specializzazione universitari post-laurea istituiti con i DD.PP. 470 e 471 per comprendere moduli aggiuntivi equiparabili ai corsi biennali di specializzazione attuali, parzialmente ridotti ai sensi del D.M. 226/95 e dall’O.M. 72/96; – prevedere la contemporaneità tra le operazioni di nomina su posti di sostegno e su cattedre curricolari dei diversi ordini di scuola. – riconoscere ai titoli di specializzazione conseguiti con i corsi biennali monovalenti e polivalenti D.P.R. 970/75 e D.M. 27/6/95 (questi ultimi solo se frequentati per intero), un valore ed una valutazione, in quanto titoli che aggiungono un incremento di professionalità e titoli prescritti obbligatoriamente per svolgere il lavoro richiesto; pertanto:a) attribuire punteggio valutabile ai fini del trasferimento a domanda e dell’utilizzazione;b) riconoscere la possibilità del riscatto ai fini di quiescenza, del biennio relativo al conseguimento della specializzazione;c) continuità didattica anche per gli insegnanti di sostegno.