Cib Unicobas

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L’UNICOBAS AVEVA IL DIRITTO DI OTTENERE I VERBALI DI SCRUTINIO DEI VOTI RELATIVI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ILA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COSTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ACCOLTO PER BEN 4 VOLTE IL RICORSO DELL’UNICOBAS CONTRO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI) E LE SCUOLE DI ROMA RESISTENTI, CHE AVEVANO NEGATO L’INVIO DEGLI ATTI.

L’ULTIMO PRONUNCIAMENTO, CONFORME AI PRECEDENTI RELATIVI AD ALTRE 8 SCUOLE, È DEL 30 OTTOBRE (DICA-0031568-P-30/10/2024-4.8.1.8.3 – Decisione 21/10/2024 n. 3.38), E RECITA:

[…] (omissis)

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sindacato Unicobas Scuola e Università la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie i documenti domandati paiono strumentali alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante propria del sindacato e pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 21 ottobre 2024

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Carlo Saltelli

ORA SAREBBE BENE CHE I 127 ISTITUTI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO AD ADEMPIERE LO FACESSERO AL PIÙ PRESTO. FACCIAMO CHIAREZZA!!!

PS: La Commissione precisa che le Amministrazioni cui è rivolto il provvedimento sono invitate: “a notiziare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell’articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.”