Giunge voce a questo Sindacato che molti Collegi dei Docenti abbiano accettato diktat da solerti Dirigenti, ansiosi di obbedire a direttive superiori, in merito ad un presunto “obbligo” dei docenti stessi di tornare al lavoro in date precedenti il 1° settembre.
Non dovrebbe essere necessario ricordare che — sebbene il pensiero unico neoliberista dominante sembri suggerire in molti l’idea che “deregulation” significhi libertà per l’Amministrazione di violare la Legge — i docenti sono soggetti solamente alla Costituzione, alle Leggi e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (nonché alla propria coscienza).
Motivo per cui, tutti (a cominciare dai Dirigenti Scolastici), sono tenuti a ricordare quanto segue:
I. È illecito pretendere dai docenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado che si torni a scuola in agosto per svolgere le verifiche di recupero per gli studenti che abbiano riportato la sospensione del giudizio in una o più materie nello scrutinio di giugno. Infatti il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (norma di primo livello, dunque di rango superiore rispetto all’O.M. 92/2007, che è di terzo livello, e persino rispetto al D.M. 80/07, che è di secondo livello) ha definitivamente chiarito la materia una volta per tutte all’art. 4, comma 6, ove si parla di «(…) scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi (…) non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (…)»; qui non si parla di “casi eccezionali” o di “esigenze organizzative debitamente documentate” (come nell’art. 8 dell’O.M.92/2007), ma è chiaramente enunciato il principio secondo cui l’importante è che l’accertamento del recupero e l’integrazione finale avvengano prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
II. L’art. 74, 2° comma del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola, norma di primo livello) dispone testualmente che “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini ed esami, si svolgono nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;
III. È illecito, allo stesso modo, pretendere dai docenti di tornare ad agosto per organizzare alcunché rinunciando alle ferie (art. 1, comma 1, lett. a, della legge 23 dicembre 1977, n. 937). Le ferie degli insegnanti non costituiscono una variabile dipendente dalle esigenze dei recuperi estivi, né dalle esigenze dell’Amministrazione. Chi pretende di violarle, viola l’art. 36, terzo comma della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»)
IV. È didatticamente poco serio e poco credibile che le carenze accumulate dagli alunni nel corso di tre mesi di “DaD” (“Didattica a Distanza”) possano esser recuperate tormentando i docenti nelle ultime settimane di agosto e stipando gli alunni nelle classi pollaio nei primi giorni di settembre, senza nemmeno tener conto del surriscaldamento globale in corso. Il disamore degli studenti italiani nei confronti della Scuola, reso evidente dall’altissimo tasso di dispersione scolastica (in un Paese come l’Italia, dove pure si fanno più giorni di lezione che negli altri Paesi europei), non si combatte aumentando il numero di giorni trascorsi in classi pollaio da 30 alunni, ma migliorando la qualità delle condizioni in cui la didattica si svolge. Il che significa, anzitutto, diminuire il numero di alunni per classe, diminuire gli impegni e lo stress per discenti e docenti, rendere la Scuola una comunità educante ove la vita sia lieta; cosa che non può avvenire in quell’azienda burocratizzata che la Scuola rischia di diventare.
P. l’Esecutivo Nazionale dell’Unicobas
Alvaro Belardinelli