Con tempistica non casuale, il ministero dell’istruzione ha emanato, in data 13 giugno, la nota ministeriale 2800, la quale «invita» le scuole secondarie di secondo grado a comunicare entro e non oltre il 31 agosto gli esiti degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio. Ciò significa tentare surrettiziamente di costringere tutti/e i/le docenti a lavorare l’ultima decade di agosto per completare gli esami precedentemente programmati per settembre, ignorando deliberatamente le ferie già richieste, le delibere collegiali già ufficializzate, alberghi, treni, aerei, traghetti già prenotati per le meritate vacanze (che i docenti delle secondarie superiori possono prenotare solo tra il 20 luglio e il 31 agosto). Significa anche danneggiare studenti e genitori, cui le scuole avevano già comunicato le date degli esami di settembre, e che pertanto hanno già programmato le proprie vacanze.
Ma ciò sembra non interessare ai dirigenti del ministero, pur profumatamente remunerati (mentre i docenti italiani sono i peggio pagati d’Europa, meno ancora dei colleghi greci!). L’importante — parrebbe — è ribadire che gli insegnanti sono pubblici schiavi, destinati a rassegnarsi a qualsivoglia sopruso, nel Paese che beatifica corrotti, corruttori ed evasori fiscali.
I collegi dei docenti, in cui le RSU del Sindacato Unicobas Scuola & Università sono presenti, hanno subito protestato, ed immediatamente la mobilitazione ha — come sempre — avuto effetto: il 16 giugno è arrivata alle scuole una frettolosa precisazione del ministero, con proroga del “termine ultimo” al fatidico 8 settembre.
Invitiamo pertanto i docenti a:
1. Non transigere sul rispetto dei calendari già varati nel collegio dei docenti, che è organo sovrano in materia di organizzazione della didattica (art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994).
2. Non transigere sul rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 6, che consente lo svolgimento dello scrutinio finale entro e non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
3. Ricordare ai dirigenti scolastici che «I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi», e che pertanto una nota ministeriale, che «invita» a contravvenire ad una Legge, non ha valore alcuno.
4. Non accettare di tornare a scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dal 1° luglio al 31 agosto (art. 74 comma 2 del D.Lgs. n. 297/1994).
5. Dimostrare coi fatti di non essere disposti a chinare il capo di fronte ai soprusi, per non doverlo chinare sempre nel prossimo futuro.
I collegi possono deliberare il calendario degli esami di sospensione del giudizio utilizzando (e riadattando come meglio credono) il modello di delibera di Unicobas Scuola & Università, che alleghiamo al presente Comunicato Stampa.
Infine va sottolineata e denunciata la recentissima notizia secondo la quale molti dirigenti vorrebbero decidere personalmente nei collegi dal prossimo settembre l’anticipo degli esami di sospensione del giudizio dell’a.s. 2023/24 entro l’agosto 2024.
L’Unicobas Scuola & Università a tal proposito ricorda che le delibere collegiali — in forza del citato DPR 122/2009 e del D.Lgs. 297/1994 — sono a tutti gli effetti cogenti: infatti, esclusivamente il collegio stesso può deliberare in materia di organizzazione didattica, e nessuno — nemmeno il ministro in persona — può sostenere che una delibera collegiale sia illegittima; quindi, data la vigenza delle citate norme, anche per il prossimo anno scolastico è ad oggi legittimo deliberare gli esami per i primi di settembre.
Roma, 19 giugno 2023