Nel Disegno di legge di conversione del decreto- legge 104 è stato inserito un ulteriore o.d.g che impegna il Governo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della nostra annosa vicenda.
Apprezziamo il lavoro e l’impegno di alcuni Onorevoli e del Parlamento nei nostri confronti ma crediamo che sarà ancora uno dei tanti ordini del giorno approvati che rimarrà nei cassetti . Infatti di ordini del giorno in questi anni ne sono scaturiti diversi,ma mai un proseguo serio. Vorremmo un impegno dei partiti e dal governo per una risoluzione fattiva senza se e senza ma……per questi motivi chiederemo un ’ulteriore audizione del Comitato Nazionale ai rappresentanti delle varie commissioni e del Governo.
Crediamo che nonostante la crisi che incombe si può riuscire a trovare un compromesso alla questione; l’ impegno assunto della XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati con la Risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 è rimasta lettera morta .
Chiediamo di sanare questa ingiustizia, che da 14 anni, ha ancora effetti devastanti nell’animo e nella vita di tanti lavoratori e pensionati della Scuola. Il Governo si era impegnato con detta Risoluzione, entro tempi brevi, ché si giungesse ad una equilibrata soluzione della vicenda, con l’obiettivo di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche alla problematica del personale ITP e del personale ATA.
Nel decreto legge recante, “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nella P.A.” approvato alla Camera dei Deputati AC 1682/A024, presentato dall’On. CESARO Antimo (SCELTA CIVICA ) il Ministro D’ALIA GIANPIERO ha accolto un ordine del giorno a tutela delle legittime aspettative del personale ATA e ITP passati dalle dipendenze di province e comuni ai ruoli dello stato .
L’impegno del Governo è di valutare l’opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio, sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1° gennaio 2000 e a disporre il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n.266 del 2005.
Ordine del Giorno
La Camera, premesso che: l’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha stabilito il transito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, nei ruoli del personale dello Stato a partire dal 1o gennaio 2000, garantendo a detto personale, ai fini economici e giuridici, il riconoscimento delle anzianità maturate presso l’ente locale di provenienza e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti; l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha introdotto un criterio di inquadramento del personale trasferito allo Stato che si basa solo su quanto percepito nell’ente locale di provenienza fino al 31 dicembre 1999, senza tener conto dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente stesso, trasformando semplicemente la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità; tale accordo ha finito per determinare un’anzianità di servizio inferiore a quella maturata effettivamente dal personale trasferito e un inquadramento erroneo della posizione stipendiale, questione di non poca rilevanza se si considera che il CCNL del comparto scuola, applicato dal 1o gennaio 2000 a tutto il personale ATA, prevede delle posizioni stipendiali crescenti con l’anzianità di servizio;
tra il 2001 e il 2005 gran parte del personale ATA interessato ha presentato ricorso al giudice del lavoro per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata ed il contenzioso che ne è derivato ha visto il MIUR sconfitto nella quasi totalità delle sentenze, dalla prima pronunciata dal tribunale di Milano nel 2002, alla serie di sentenze pronunciate dalla Cassazione nel 2005;
successivamente la Legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1 comma 218, fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha negato, con effetto retroattivo, il riconoscimento delle anzianità maturate e annullando di
fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori,
impegna il Governo
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della vicenda che vede coinvolto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato, riconoscendo a tali lavoratori l’anzianità di servizio e la ricostruzione della carriera.
9/1574-A/64. Rampi, Manzi, Malpezzi, Vacca, Luigi Gallo.