CGIL, CISL, UIL, SNALS: sindacati “maggiormente rappresentativi”, invece di favorire il dibattito, la circolazione delle idee, la discussione tra i lavoratori, hanno come obiettivo primario quello di mantenere il monopolio nel mondo sindacale, di perpetuare le loro posizioni di rendita in termini economici, di distaccati e per fare ciò infrangono la legge e calpestano i fondamentali diritti democratici e di partecipazione.
La manovra, che vuole mettere a tacere qualunque forma di opposizione e normalizzare la categoria, impedendo alle RSU Unicobas di indire l’assemblea in orario di servizio, è stata però smascherata da queste importanti sentenze:
Nonostante il tentativo di negare le assemblee in orario di servizio al sindacalismo di base fosse già stato avviato in precedenza, e DICHIARATO ILLEGITTIMO da varie sentenze
- Sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 1999
- persino dalla Corte d’Appello ( Sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 gennaio 2001 )
- nonché del Tribunale di Crema ( Sentenza del Tribunale di Crema del 6 febbraio 2001 )
DAL CONTRATTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 15 MARZO 2001 (art. 13, lettera b) IN POI viene ancora pedissequamente ribadita la disprezzabile affermazione che le assemblee potrebbero essere indette “dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti“.
Questo abuso messo in atto dalla dittatura dei firmatari contratto CGIL, CISL, UIL, SNALS è stato dichiarato NULLO da:
- Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28/5/2001 . La sentenza afferma esplicitamente: “Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, esso, quindi, deve essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU”. La sentenza dichiara “non rilevante l’art. 13 del CCNL 15/3/2001”.
La sentenza del Giudice del Lavoro di Civitavecchia del 28/5/2001 è stata poi confermata dalla
- Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 29 novembre 2001 . Il Giudice, con una motivazione ineccepibile, dichiara “nullo” l’art. 13 del CCNL 15/3/2001 ed afferma esplicitamente: “Posto che quod nullum est nullum producit effectum, un atto fondato su una norma contrattuale affetta da nullità è di per sé ingiustificato e, se contrasta con norme di legge e di contratto altrimenti applicabili, è illegittimo. “. Infine il Giudice ordina al Ministero dell’Istruzione “di consentire assemblee sindacali retribuite in orario di servizio, a richiesta dei singoli componenti delle RSU, in locali idonei di pertinenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, anche se ubicati all’esterno (di taluno) degli istituti scolastici (di alcuni) dei richiedenti”.
Il Tribunale di Pinerolo ha poi respinto in data 2 maggio 2002 la pretestuosa ed infondata opposizione dell’Avvocatura dello Stato alla sentenza del 29/11/2001:
A conferma delle sentenze precedenti è intervenuta quindi una nuova:
A proposito dell’art 13 del CCNL 15/3/2001 il Giudice dichiara in maniera ineccepibile: “a nulla rileva il disposto dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001, sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori, sia perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto con date organizzazioni sindacali, il potere di scegliere altresì le organizzazioni che possono beneficiare o meno delle prerogative sindacali normativamente riconosciute, ciò che rappresenta, all’evidenza, una conseguenza inaccettabile”. Inoltre il Giudice chiarisce che: “l’indizione dell’assemblea in una scuola diversa da quella di pertinenza della RSU non può considerarsi illegittima.” Il Giudice conclude ordinando di “di riconoscere a richiesta del rappresentante eletto RSU dell’Unicobas il diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio anche fuori dai locali della scuola”.
Il Giudice ordina al Ministero dell’Istruzione la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, consentendo al componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario di servizio. Come si evince dal lungo elenco che segue, ciò è ormai giuridicamente LAPALISSIANO. Esplicitamente riconosciuto in primis dalla
- Sentenza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2002
- Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 23/7/2003, CONFERMA la sentenza del 18/5/2002, depositata il 18/8/2003, e ribadisce la piena legittimità delle assemblee sindacali in orario di servizio indette dai rappresentanti RSU dell’Unicobas, respinge la pretestuosa e infondata opposizione del Ministero dell’Istruzione e ne conferma la condanna per attività antisindacale. Il Giudice del Lavoro di Livorno conferma così il diritto della singola componente RSU di indire assemblea in orario di servizio.
- Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 19/9/2003 conferma la sentenza del 28/1/2002, ribadendo la piena legittimità delle assemblee sindacali in orario di servizio indette dai singoli rappresentanti RSU dell’Unicobas congiuntamente con il Coordinamento delle RSU dell’Unicobas, anche in sede diversa da quella dell’Istituto di appartenenza, e respinge la pretestuosa e infondata opposizione del Ministero dell’Istruzione e ne conferma la condanna per attività antisindacale.
Il 15 dicembre 2003 il Tribunale di Firenze ha ribadito ancora una volta che il diritto di indire assemblea spetta al singolo componente della RSU:
Il 5 febbraio 2004 il Tribunale di Civitavecchia ha ribadito ancora una volta che il diritto di indire assemblea spetta al singolo componente della RSU:
Il Giudice, applicando in maniera ineccepibile lo Statuto dei Lavoratori e il CCNQ 7/8/1998, evidenzia che, alla luce di tali norme, “a nulla rileva il disposto dell’art. 8 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005”.
Ma la più IMPORTANTE SENTENZA (destinata a fare giurisprudenza) è questa:
- Sentenza della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE n. 1892 del 1 febbraio 2005 . Testualmente, vi si legge: “L’autonomia collettiva quindi può spaziare nell’ambito delle prerogative sindacali prevedendone di nuove e diverse rispetto a quelle contemplate dalla normativa di sostegno posta dal titolo III dello Statuto dei lavoratori, ma senza giungere a riconoscere ad un sindacato, o a determinati sindacati, una situazione differenziata di vantaggio che lo collochi ingiustificatamente quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro sì da qualificarlo quale sindacato di comodo”, perciò “…il diritto di indire l’assemblea è riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest’ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale”, poiché: “la prerogativa prevista dall’art. 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l’indizione dell’assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate ‘singolarmente o congiuntamente’”.
In seguito, è stato più volte ribadito il diritto del SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU d’indire l’assemblea dei lavoratori in orario di servizio:
- Sentenza del Tribunale di Livorno del 10 febbraio 2005
- Sentenza del Tribunale di Vicenza del 27 luglio 2006
- Sentenza del Tribunale di Palermo del 27 novembre 2006
- Sentenza del Tribunale di Livorno del 9 aprile 2008
- Sentenza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2008