ILA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COSTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ACCOLTO PER BEN 4 VOLTE IL RICORSO DELL’UNICOBAS CONTRO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI) E LE SCUOLE DI ROMA RESISTENTI, CHE AVEVANO NEGATO L’INVIO DEGLI ATTI.
L’ULTIMO PRONUNCIAMENTO, CONFORME AI PRECEDENTI RELATIVI AD ALTRE 8 SCUOLE, È DEL 30 OTTOBRE (DICA-0031568-P-30/10/2024-4.8.1.8.3 – Decisione 21/10/2024 n. 3.38), E RECITA:
[…] (omissis)
DIRITTO
Sul ricorso presentato dal Sindacato Unicobas Scuola e Università la Commissione osserva quanto segue.
In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.
Per costoro la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie i documenti domandati paiono strumentali alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante propria del sindacato e pertanto il ricorso merita accoglimento.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
Roma, 21 ottobre 2024
p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Carlo Saltelli
ORA SAREBBE BENE CHE I 127 ISTITUTI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO AD ADEMPIERE LO FACESSERO AL PIÙ PRESTO. FACCIAMO CHIAREZZA!!!
PS: La Commissione precisa che le Amministrazioni cui è rivolto il provvedimento sono invitate: “a notiziare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell’articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.”