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RICORSO RECUPERO ANNO 2013: ALCUNE PRECISAZIONI CONTRO LA DISINFORMAZIONE

In riferimento a richieste pervenuteci da alcuni iscritti e, soprattutto, in riscontro al “terrorismo psicologico” perpetrato sulla pelle e sulle spalle dei lavoratori della scuola da alcune OOSS che, pur continuando a fare disinformazione sul contenzioso per il riconoscimento giuridico ed economico dell’anno 2013 (sul quale esistono da una parte rilevanti responsabilità delle sigle “pronta-firma” e dall’altra carenze giuridiche da parte di sigle che non fanno nulla o non sanno affrontare con perizia la situazione), paventano l’esposizione al rischio di esemplari condanne alle spese per i ricorrenti solo perché avrebbero “incautamente” conferito incarico ad altro sindacato, riteniamo doveroso effettuare alcune precisazioni.

Due esempi per tutti. Il richiamo operato alle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3078/24 in punto di condanna alle spese a carico dei ricorrenti/appellanti, costituiscono una giusta preoccupazione che nessuno può ignorare, ma si ritiene che nessun professionista sottovaluti il rischio di vedere i propri Assistiti soccombere giudizialmente.

Con detto provvedimento la Corte Capitolina, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma 8207/23 che aveva rigettato il ricorso proposto da oltre 140 Insegnanti di vari Conservatori italiani per vedersi riconosciute le annualità 2012, 2013 e 2014 che erano state congelate dal provvedimento reso con L. 183/11, e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite per oltre €. 10.000,00.

Riteniamo di dover commentare i due provvedimenti giudiziari evidenziandone i seguenti profili:

1) la domanda è stata proposta nel 2023 (per il riconoscimento di un triennio e non di un solo anno come per gli altri lavoratori della scuola), quindi ancor prima della sentenza favorevole della Corte di Appello di Firenze e, soprattutto, della ordinanza della Cassazione dell’ 11/6/24 che hanno mutato radicalmente l’orientamento giurisprudenziale fino a quel momento adottato;

2) il rilevante importo per la rifusione delle spese di lite tiene ovviamente conto dell’elevato “valore” del procedimento dovuto al consistente numero delle parti appellanti, in quel caso riunite in unica causa, tra le quali il costo deve essere ripartito, con la conseguenza che si tratta di circa €. 70/80  pro-capite e non certo di €. 10mila.

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