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Ricorso recupero anno 2013: Dopo le altre in Toscana e Lombardia ecco le prime tre sentenze favorevoli anche a Roma.

L’UFFICIO LEGALE DELL’UNICOBAS CONTINUA A VINCERE: DOPO LE PRIME DUE SENTENZE IN LOMBARDIA E LE QUATTRO IN TOSCANA, ECCO LE PRIME TRE VITTORIE A ROMA (CON IL MINISTERO CONDANNATO ANCORA ANCHE A RIFONDERE LE SPESE DI LITE) CHE RIBALTANO LA SITUAZIONE NELLA CAPITALE DOVE AVEVAMO AVUTO INVECE UNA (INSPIEGABILE) SENTENZA NEGATIVA. A SEGUIRE, LA SENTENZA CUMULATIVA PER TRE RICORSI:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci,
all’esito dell’udienza del 24 marzo 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 47455/2024 + 47456/2024 + 47457/2024 R.G. promossa da: (1 omissis), (2 omissis) E (3 omissis), parti ricorrenti con il patrocinio dell’avv. Maria Sara Merlo
contro:
MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro p.t., parte resistente con il funzionario delegato Alessia Cavallo
e
INPS in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell’avv. Maria Francesca Granata

FATTO E DIRITTO
Con distinti atti introduttivi tutti depositati il 23.12.2024, le ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anno 2013 e per l’effetto chiedevano di condannare il Ministero convenuto a effettuare una nuova ricostruzione di carriera delle medesime che includesse anche l’anno 2013, con conseguente condanna del Ministero al pagamento di ogni differenza retributiva spettate in conseguenza del corretto inquadramento da quantificare in misura di giustizia o, in subordine, in separato giudizio, per quanto non ancora prescritto; chiedevano altresì di condannare il MIM a regolarizzare la loro posizione contributiva e assicurativa con versamento all’Inps di quanto dovuto.
Deducevano di essere docenti di ruolo (la Caggiano con decorrenza 01.09.2011; la Donato con decorrenza 01.09.2007; la Zacheo con decorrenza 01.09.1989); di aver prestato regolare servizio nel corso dell’anno 2013; che ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all’art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell’anno 2013; che a seguito della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità del blocco della contrattazione collettiva, avevano inviato , a ottobre/novembre 2024, formale diffida al MIM per ottenere il riconoscimento giuridico di detta annualità e la conseguente progressione di carriera, oltre alla liquidazione delle differenze stipendiali e, quindi previdenziali; che la S.C. con ordinanza n. 16133/2024 aveva affermato il principio secondo il quale l’anno 2013 era valido ai fini giuridici, quale anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL l’accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva nei procedimenti rg n. 47456 e 47456 del 2024 chiedendo il rigetto della domanda.
L’Inps si costituiva in giudizio rilevando di essere convenuto quale litisconsorte necessario ex art. 102 cpc e dichiarandosi disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, nell’ipotesi di accoglimento della domanda. Chiedeva in ogni caso di essere tenuto indenne dalle spese di giudizio.
All’esito dell’udienza del 24 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, veniva disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva; indi la causa è stata decisa. OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
L’oggetto della domanda attiene al riconoscimento ai soli fini giuridici dell’anno 2013 con conseguente ricostruzione di carriera che includa anche l’anno 2013 con conseguente condanna del MIM a pagare alle ricorrenti ogni eventuale differenza retributiva spettante per effetto del corretto inquadramento e condanna a versare all’Inps i relativi contributi previdenziali.
Deve al riguardo richiamarsi la giurisprudenza di legittimità e di merito allegata ai ricorsi, che appare pienamente condivisibile, secondo la quale alla luce della sentenza n. 178/2015, l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e, quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Conseguentemente va dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici dell’anno 2013 sulle loro carriere con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a effettuare una nuova ricostruzione di carriera delle medesime che includa anche l’anno 2013 e pertanto con condanna generica del MIM a pagare alle ricorrenti ogni differenza retributiva non prescritta in conseguenza del corretto inquadramento giuridico.
Laddove la prescrizione quinquennale, eccepita dal Ministero resistente, deve essere considerata interrotta dalle lettere di diffida di ottobre /novembre 2024 allegate ai ricorsi.
Sulle differenze retributive così spettanti il Ministero va condannato a regolarizzare le posizioni contributive delle ricorrenti presso l’Inps.
Ai sensi dell’art. 91 cpc, il MIM deve essere condannato a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Condanna altresì il MIM a rifondere all’Inps le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DELLE RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO AI
FINI GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO NELL’ANNO 2013; CONDANNA PER L’EFFETTO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO A EFFETTUARE UNA NUOVA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DELLE RICORRENTI CHE INCLUDA L’ANNO 2013, CONDANNANDOLO AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLE RICORRENTI DELLE EVENTUALI DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON PRESCRITTE CONSEGUENTI AL CORRETTO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE.
CONDANNA ALTRESÌ IL MINISTERO ALLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CON VERSAMENTO PRESSO L’INPS DEI CONTRIBUTI DOVUTI.
CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO A RIFONDERE ALLE
RICORRENTI LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.500,00 PER COMPENSI DI
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA CPA E RIMBORSO
C.U di € 49,00 + 49,00 + 49,00, DA DISTRARSI.
CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO A RIFONDERE
ALL’INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 800,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 24 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci

IL RICORSO PUO’ ESSERE FATTO DAI LAVORATORI DI TUTTI I SETTORI, ANCHE IN PENSIONE, IN SERVIZIO NEL 2013. PER ADESIONI E INFORMAZIONI: segreteria.nazionale@unicobas.org