Premessa: lo sciopero degli scrutini (come quello della compilazione e della consegna delle schede di valutazione, in aggiunta, nella Scuola Primaria) È LEGALE: è stato accettato dal Garante del diritto di sciopero e la nota Miur (come per gli altri sindacati) è dal 1° Giugno in tutte le scuole. Le condizioni di legge secondo le quali il blocco scrutini è LEGITTIMO sono sostanzialmente due: a) ciascun docente può scioperare nei 2 primi giorni del calendario della SUA scuola, non tenendo conto degli scrutini delle classi terminali, esclusi dallo sciopero. Non necessariamente nei primi due gg. dopo il termine delle lezioni; b) sono esclusi dallo sciopero gli scrutini delle classi terminali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (esami di qualifica compresi) ma non la Quinta della Primaria.
LO SCIOPERO È PROCLAMATO PRECISAMENTE per i primi due giorni di scrutinio secondo le convocazioni delle singole scuole dopo il termine delle lezioni (non contando le classi terminali, escluse dallo sciopero): VALE A DIRE IN QUALSIASI DATA SUCCESSIVA AL TERMINE DELLE LEZIONI VENGANO CONVOCATI I PRIMI DUE SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE nel calendario del singolo istituto. NESSUNA sanzione, né pecuniaria, né disciplinare può essere comminata a chi seguirà queste indicazioni di sciopero.
Lo sciopero NON SI LIMITA quindi NECESSARIAMENTE AI PRIMI 2 GIORNI dopo il termine delle lezioni.
L’Unicobas non ha indicato un calendario che LIMITA LO SCIOPERO ai primi due gg. dopo la chiusura delle lezioni nelle varie regioni, perché ciò avrebbe consentito e presidi e ministero di collocare e/o spostare gli scrutini dopo i primi due gg., SOTTRAENDO GLI SCRUTINI ALLO SCIOPERO. Non dobbiamo consentire loro di scavalcarci !!! POSSIAMO BLOCCARE GLI SCRUTINI NEI PRIMI DUE GIORNI DI CONVOCAZIONE E LO DOBBIAMO FARE !!!
Per essere precisi sino alla virgola, ricorderemo che una proclamazione analoga alla nostra venne fatta a fine Maggio del 2005 da Cgil, Cisl e Uil, che indissero in Piemonte uno sciopero considerato assolutamente LEGITTIMO dal Garante. E FU PROPRIO LA CISL, la più tiepida sul blocco scrutini, a chiarirne così le modalità sul suo sito: “l’astensione interesserà i primi 2 giorni previsti dal calendario degli scrutini predisposto da ogni singola istituzione scolastica; i singoli lavoratori aderiranno con scioperi articolati di durata oraria in coincidenza con l’inizio delle operazioni di scrutinio del consiglio di classe di cui fanno parte”.
Va sfruttata in pieno la combinazione fra le proclamazioni di sciopero delle varie sigle (ad es. le docenti di scuola dell’Infanzia e gli ata possono effettuare scioperi orari nel periodo degli scrutini – vd. modalità in proclamazione sciopero Confederali, Snals e Gilda).
Sono stati convocati scrutini prima del termine delle lezioni ed avete lavorato la mattina? SI PUÒ SCIOPERARE ANCHE SU QUESTI (USANDO LO SCIOPERO ORARIO – euro 17.00 medi di trattenuta) perché la Commissione di Garanzia ha ammesso pure le proclamazioni che indicono lo sciopero a partire dal primo scrutinio in senso lato (senza indicazioni temporali).
LO STESSO SCIOPERO ORARIO PUÒ ESSERE USATO ANCHE DOPO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO per i primi due giorni del calendario di scrutini del singolo istituto (non contando gli scrutini delle classi terminali).
Ci atteniamo all’interpretazione della Commissione di Garanzia, che non tiene conto del diritto di sciopero dei docenti i cui scrutini non sono convocati in prima istanza nei primi due giorni del calendario della loro scuola. Un’interpretazione alla quale dobbiamo sottostare, ma che non condividiamo: la L.146/90 REGOLAMENTA il diritto di sciopero, NON LO IMPEDISCE negandone l’esercizio a seconda della casualità indicata in un ‘calendario scolastico’, diritto che dovrebbe essere consentito a tutti per lo scrutinio di ogni singola classe non terminale, per un massimo di due convocazioni. Queste ‘regole’ non sono state denunciate dalle OOSS che le hanno concordate. Perché lo scrutinio sia valido occorre il ‘collegio perfetto’: quindi per nullificarlo basta scioperare uno per volta.
Soprattutto per gli scioperi dell’intera giornata (se non vi presentate proprio o se ad es. avete 5 scrutini di classi intermedie e quindi con 5 ore di sciopero vi tratterrebbero l’intera giornata), creare una cassa di solidarietà nella quale ogni docente può versare 10/15 euro per rifondere quota-parte della trattenuta operata su chi sciopera.
Come si può scioperare: sia non presentandosi (se non si è in malattia si è automaticamente in sciopero), sia andandosene all’inizio della seduta (facendo verbalizzare che ci si dichiara in sciopero). La presenza è consigliata in caso di sciopero orario: prima di andarsene, oltre alla verbalizzazione della propria posizione di scioperante, si controlli che lo scrutinio venga immediatamente chiuso. In caso di riconvocazione (nella stessa data o il giorno successivo, nell’ambito dei primi 2 gg. del calendario), si può scioperare (solo) un’altra volta per il medesimo scrutinio. Così (classe per classe) per TUTTI gli scrutini non terminali di ogni docente nei primi 2 gg. del calendario.
Basta leggende metropolitane: la precettazione, per legge, è prevista solo in caso di blocco degli scrutini delle classi propedeutiche agli esami conclusivi dei cicli di istruzione: QUINDI NON È POSSIBILE PER IL NOSTRO SCIOPERO, dal quale sono escluse le classi terminali. La precettazione (o la sostituzione) la può disporre solo il Prefetto: in nessun caso la può mettere in atto un dirigente scolastico senza ordinanza prefettizia. Peraltro, la legge sugli scioperi ESCLUDE comunque qualsiasi azione di rilevanza PENALE: solo nel caso di blocco delle classi terminali è prevista un’AMMENDA (sanzione amministrativa a mero carattere economico e disciplinare interno).
SCRUTINI PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI: L’art. 193/1 del D.Lgs. n. 297/1994 prescrive che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”. Dopo l’approvazione della L. 226/2005, questa regola resta assolutamente valida per la Scuola Primaria. Ma per l’intera istruzione pubblica continua a vigere la ratio che prevede che la valutazione finale (proprio perché tale) debba aver luogo DOPO il termine delle lezioni. Vale comunque assolutamente il calendario del piano delle attività approvato dal Collegio Docenti: è illegittima qualsiasi modificazione delle convocazioni di scrutinio decisa unilateralmente dal dirigente scolastico.
Stefano d’Errico (Segretario nazionale)